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Martedì 26 Aprile 2011 16:46

LUCCA - LE  VARIANTI DELL'ASSURDO

LE NOSTRE OSSERVAZIONI ALLE VARIANTI URBANISTICHE AL P.S. e al R.U.

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Interno dell'ex chiesa del Carmine ( © Roberto Mannocci x Italia Nostra, 2010)

Eccole, fresche, fresche le nostre Osservazioni che oggi abbiamo presentato al Comune di Lucca. Sono 20, ma avrebbero potuto essere molte di più, data la fallosità dei principî seguiti nel voler coprire e cercar di sanare il 'bubbone' dei famosi sforamenti.......Eccone intanto alcune sul Piano Strutturale, sul complesso del Mercato del Carmine e sull'ex Manifattura dei Tabacchi.

Piani su Piani, Varianti su Varianti......ma l'urbanistica dov'è?

Legenda: xxxxxx = adde   ; xxxxxx = dele

 

OSSERVAZIONE  –  P.S.   Norme di Piano  -  art. 3, art. 55.7, art. 61.1, ALL. A, ecc…..

La vigente Legge Urbanistica attribuisce al P.S. sia l’individuazione delle UTOE all’interno del territorio comunale quali unità organiche per le quali programmare un idoneo e compatibile sviluppo urbanistico, sia la definizione, nelle stesse UTOE, dei limiti quantitativi massimi di edificabilità per la sostenibilità di tale sviluppo.

E’ a tutti noto che la motivazione per cui si è arrivati alle adozioni delle presenti Varianti urbanistiche è quella della constatazione del mancato rispetto da parte dell’A.C. dei limiti fissati dal P.S. vigente in alcune delle UTOE comunali. Ed è altresì noto come le varianti adottate siano unicamente strumenti elaborati a sanare ma in qualche modo anche ‘a perpetuare’ il mancato rispetto di quei limiti fissati nelle singole UTOE dal P.S.

L’operazione che l’Amministrazione Comunale però ha imbastito è un’operazione di sanatoria numerica e niente dice dice sulla sostenibilità o meno di operazioni urbanistiche e di “sforamenti” già effettuati o in via di realizzazione nell’equilibrio delle singole UTOE.

Gli artt. citati delle Norme della variante al Piano Strutturale (artt. 3, art. 55, art. 61, All. A…..ecc.) stravolgono il concetto di sostenibilità considerando unicamente i limiti edificatori globali del territorio comunale e non quelli fissati e motivati nelle singole realtà territoriali.

E’ evidente che questa procedura è una pura operazione di ‘ragioneria’ e di ‘auto-sanatoria’ rispetto al proprio colpevole atteggiamento e al colpevole mancato monitoraggio da parte dell’Amministrazione Comunale.

Ponendo come limite quantitativo esclusivo quello generale già posto per l’intero territorio comunale (cancellando i limiti massimi sostenibili per l’equilibrio delle singole realtà territoriali, derivanti da particolari analisi e valutazioni urbanistiche alla base del vigente P.S.) si inficia l’equilibrato sviluppo di ogni parte del territorio e si dà il via ad un principio che deve essere escluso dalla disciplina urbanistica, quello del “chi prima arriva od è arrivato prima alloggia e abusivamente si è alloggiato”.

Pertanto Italia Nostra richiede:

1. la cancellazione negli articoli citati (e in quanti altri si dovessero ritrovare) dei rimandi alla esclusiva compatibilità con i limiti insediativi generali previsti per l’intero territorio comunale, in quanto norma totalmente assente di motivazioni urbanistiche e potenziale portatrice di squilibri nel territorio comunale.

2. la conservazione dei singoli limiti insediativi già previsti dal vigente P.S. per ogni singola UTOE, in quanto derivanti da precise valutazioni atte a favorire lo sviluppo armonico di tutto il territorio in ogni sua parte.

3. la verifica della compatibilità delle quantità “sforate” già costruite per ogni singola UTOE con eventuale revisione degli standard necessari per un corretto vivere urbano all’interno delle stesse, quale indifferibile e necessaria operazione urbanistica.

4. Inaccettabile anche il rimando allo strumento sottordinato non programmatorio e semplicemente applicativo del R.U. della definizione delle singole quantità.

 

OSSERVAZIONE -  R.U. NTA, art. 90 – Mercato del Carmine

L’immobile che costituiva il complesso conventuale del Carmine fu ristrutturato negli anni ’30 del secolo scorso per accogliere in una struttura pubblica adeguata il Mercato delle vettovaglie della città. Questa funzione e questa attrezzatura così fondamentale in un centro storico e per la gente del centro storico, dagli anni ’70 ad oggi, è venuta via via scemando per precise operazioni di politica urbanistica adottate dalle varie Amministrazioni: favoreggiamento dello sviluppo insediativo extra moenia, vincolismo e mancato adeguamento delle normative per il centro storico, generalizzato sviluppo degli impianti della grande distribuzione.

Il conseguente abbandono del centro storico da parte della funzione residenziale e direzionale e la mancanza di qualsiasi investimento sulla struttura mercatale tradizionale del Carmine (in un certo periodo anch’essa doveva divenire un ‘supermercato’!) ne hanno sacrificato il ruolo e il progressivo abbandono degli operatori.

Italia Nostra da un decennio ha indicato quale debba essere, a suo giudizio, il futuro di questo complesso: una specializzata cittadella dell’alimentazione, vetrina, punto di riferimento e di valorizzazione per le produzioni agricole locali che possa costituire un’adeguata attrezzatura del centro storico, essenziale per una indispensabile potenziata residenza, e al contempo elemento attrattivo del territorio: una ricca struttura mercatale di prodotti alimentari in grado di affiancare alla vendita diretta al minuto la degustazione dei prodotti ai diversi livelli (dal caffè alla focacceria, alla friggitoria, al ristorante), la piacevole sosta, le iniziative promozionali, gli eventi speciali (comprendenti anche estese cene collettive), le esposizioni monotematiche sulle attrezzature della tavola e/o sui prodotti di realtà territoriali diverse e perfino di ospitare corsi di formazione professionale e/o amatoriale inerenti il settore agricolo-produttivo e alimentare (utilizzando allo scopo, ed anche per il servizio delle grandi cene collettive, ad esempio, parte del primo piano)…..

Il R.U., specialmente con quest’ultima variante adottata, tratta questo complesso come mero insieme volumetrico cui trovare destinazioni d’uso in qualche modo appetibili immobiliarmente. Non possiamo non evidenziare la sintomatica nuova gaffe’ contenuta nella prima riga dell’art. 90.1 ove si arriva a definire la struttura già come ex Mercato del Carmine”.

A seguito delle considerazioni su esposte si richiede la seguente formulazione dell’art. 90.

90.1 - Obiettivo dell’intervento è la ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell’ex del complesso del Mercato del Carmine (ex chiesa ed ex convento) quale potenziato mercato tradizionale delle vettovaglie e cittadella specializzata dell’alimentazione .

L’intervento è subordinato alla predisposizione di un idoneo Piano attuativo progetto di opera pubblica  di recupero.

90.2 - Il progetto deve garantire il mantenimento delle strutture portanti, dei volumi complessivi e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, la salvaguardia dei caratteri tipologici e distributivi del complesso, dei fronti esterni e dei principali elementi architettonici e decorativi esistenti, sia esterni che interni.

L’intervento deve altresì garantire l’appropriata sistemazione dello spazio coperto di relazione centrale, nonché l’adeguata comunicazione di tale spazio con le strade e i percorsi esterni.

E’ ammessa la realizzazione di volumi tecnici in aggiunta a quelli esistenti per comprovate esigenze individuate in sede di redazione del progetto, nonché per la realizzazione di apposite strutture di collegamento verticale; è ammessa inoltre la sostituzione del manto di copertura.

Il progetto di valorizzazione della funzione mercatale dovrà  recuperare la caratteristica del complesso storico conventuale, con scarse aperture sulla via pubblica  chiuso in sé stesso e fortemente rivolto verso l’ex chiostro interno, recuperando un aspetto storico e al contempo offrendo possibilità di un più razionale utilizzo degli spazi commerciali.

90.3 - I dati edilizi sono saranno indicati all’interno del Piano attuativo del progetto.

90.4 - Si devono osservare le norme generali previste per la zona del Centro Storico. Pavimentazioni, arredi, sistemazioni e passaggi pedonali pubblici sono da realizzarsi con materiali locali e secondo disegni e tecnologie compatibili con i caratteri dell’ambiente storico circostante.

90.5 - Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni: B2.1, B2.2, B2.3, B2.5, B3.1, e B3.2 (ad esclusione dei fast food) , C1.1, C4,  D1.

Le utilizzazioni commerciali B2.1, B2.2, B2.5 sono riferite esclusivamente al settore merceologico alimentare cui è destinato tutto il complesso (chiesa, convento, primo piano). L’utilizzazione B2.2 è riferita al complesso di attività commerciali tradizionali di mercato, che di per sé supera il livello dimensionale del vicinato. Non sono ammessi altri modelli organizzativi commerciali, se non quello attuale tradizionale.

 

OSSERVAZIONE  -   R.U.  NTA,  art. 84 - Ex Manifattura dei Tabacchi

7.1.Art. 84.2 Si chiede l’eliminazione del riferimento al PIUSS, in quanto - altrimenti - viene invertito l’ordine gerarchico delle “fonti”.

7.2.Art. 84.2. Si chiede che venga mantenuta la prescrizione “l’intervento è subordinato alla predisposizione di idoneo Piano Attuativo”, in quanto nella scelta funzionale ed urbanistica da effettuare su questo fondamentale ‘pezzo urbano’ è indispensabile il coinvolgimento, l’approfondimento e l’apporto delle osservazioni e dei contributi della intera città, come è prescrizione della L.R. 1/2005 calpestata nell’elaborazione del PIUSS fatta al di fuori di detto Piano Attuativo.

7.3. Art. 84.2. Si chiede il parziale ripristino del testo originario della scheda, nel modo che segue, anche perché la scheda della variante relativa a questo Ambito Speciale (a differenza di tutti gli altri) risulta integralmente priva di qualsiasi prescrizione architettonica:

- la ricostituzione dell'isolato di via della Cittadella demolito negli anni '50 con la realizzazione di unità edilizie distribuite ‘a schiera’. Il Piano attuativo deve rispettare gli allineamenti planimetrici individuati nella Scheda grafica allegata nonché, relativamente agli edifici di nuova edificazione, i parametri edificatori di seguito riportati;

- il recupero dell’edificio principale della Manifattura, mediante un intervento di natura conservativa da condursi secondo la disciplina ai sensi del precedente art. 41.

Inoltre, l’intervento prevede:

1. la riapertura del passaggio pedonale che collegava l'area di Piazzale Verdi con l'attuale Via dei Tabacchi;

2. la liberazione dello spazio cortilato occidentale dalle superfetazioni aggiunte in epoca moderna in conseguenza dell’uso produttivo;

3. l’eliminazione delle superfetazioni aggiunte verso il Piazzale Verdi e la ricostituzione della cortina edilizia di chiusura;

4. la ricostituzione di una parte della cortina edilizia fronteggiante Piazzale Verdi. L’intervento attua il ripristino parziale di tutte quelle parti che hanno subito manomissioni, tali da rendere impossibile il ricorso ad interventi conservativi, oltreché alla ristrutturazione parziale di tutte quelle parti aggiunte in epoca moderna non soggette a demolizione, al fine di assicurare il loro migliore inserimento con le parti antiche. Qualora la documentazione analitica a corredo del piano attuativo dimostrasse che l’insieme degli elementi da conservare fosse perduto in tutto o in buona parte, si può ricorrere alla ricostruzione testuale delle strutture, estesa a tutta o alla maggior parte dell’edificio. Per far questo occorre la disponibilità di una documentazione appropriata dell'edificio originario, che diventa così la guida vincolante per la sua ricostruzione.

Le norme di cui al precedente Titolo II, si applicano per analogia a tale intervento ricostruttivo, con l’obiettivo di prolungare la vita dell’edificio e di contenere le sue modificazioni entro il margine consentito dal suo impianto originario, ivi comprese le sue trasformazioni organiche verificatesi in età antica.

5. la demolizione parziale del corpo meridionale della Manifattura situato maggiormente a ridosso delle mura urbane, con la rettifica del sedime edificato in modo tale da consentire un collegamento stradale fra la zona di Piazzale Verdi e Porta S. Pietro e la liberazione e isolamento della casermetta di S. Paolino, che risulta oggi impropriamente utilizzata come passaggio veicolare. Il sedime della parte da riedificare segue i limiti e gli allineamenti indicati nella Scheda grafica allegata.

6. la creazione di idonee sistemazioni a terra nell’area liberata ai piedi delle Mura, a verde e a parcheggio.

7.4Art. 84.4Proponiamo quanto segue.

Gli edifici da riedificare hanno la possibilità di individuare superfici ad un solo livello interrato, che non emerga oltre 80 cm. dal piano di campagna. Il progetto seguirà lo schema definito negli elaborati grafici allegati,nel rispetto delle norme generali previste per la zona del Centro storico.

Pavimentazioni, arredi, sistemazioni stradali e passaggi pedonali pubblici sono da realizzarsi con materiali locali e secondo disegni e tecnologie compatibili con i caratteri dell’ambiente storico circostante; la nuova piantumazione è da effettuarsi con specie arboree autoctone. Ogni ripristino o nuova costruzione è realizzata realizzato con l’impiego di materiali, forme, proporzioni, rapporto fra vuoti e pieni e altri accorgimenti compositivi atti a facilitare un armonico inserimento del nuovo edificio nel contesto storico circostante, avendo comunque cura di rendere percepibili le differenze fra l’edificio riedificato e gli edifici di antica costruzione attraverso la scelta dei materiali e altri dettagli costruttivi e progettuali.

Si richiede, poi, il seguente fondamentale inserimento normativo. “Per la corretta conservazione dei prospetti principali e storici del corpo principale che si affaccia su via Vittorio Emanuele II e Piazzale Verdi a nord, Piazza della Magione ad est e Piazza della Cittadella a sud è fatto obbligo della integrale conservazione dell’esistente rapporto tra parti in muratura e vuoti di porte e finestre con salvaguardia anche degli apparati decorativi (zoccolature, cornici…). Le attività che qui saranno impiantate al livello del terreno potranno avere accesso solo dai cortili interni e dall’interno del manufatto senza modifiche dei fronti esterni.”

7.5 Art. 84.5 - Parcheggi pubblici e privati sono realizzabili in superficie, fuori terra o in sottosuolo. Si richiede la cancellazione di questo comma perché in evidente contrasto con quanto prescritto al comma successivo nelle categorie ammissibili.

7.6 Art. 84.6 Si richiede la seguente nuova formulazione:

1. Sono ammesse le seguenti categorie di utilizzazione: A1, A4, B1.1, B1.2, B2.1, B3.1, B3.2, B4.1, B4.2, B4.3.1, B4.3.2, B4.3.3, B4.3.4, B4.5.1, B4.6, B6.1, B7.1, B7.2, C4, D1. Le funzioni non residenziali possono essere individuate nella misura massima del 50% della Su complessiva. Le funzioni di cui al gruppo B4 (servizi) devono essere individuate nella misura minima del 20% della Su complessiva.”

Si richiede l’introduzione della categoria A4 (residenza collettiva) quale servizio di complemento fondamentale per gli istituti di formazione di cui alla categoria B4.2. Si richiede invece la cancellazione delle categorie B.2.1 (esercizi di vicinato), B4.3.1, B.43.2, B4.3.3, B4.3.4 (strutture sanitarie), C4 (artigianato di servizio) e D1 (albergo) perché esplicate ed esplicabili in tutte le altre zone della città e perché la categoria D1 è sostituita dalla più conveniente A4. Infatti occorre evitare il pericolo di creazione di una cittadella del tutto autonoma, autosufficiente e isolata rispetto a tutto il resto del nucleo urbano.

2. Si richiede la cancellazione della seguente ultima riga del comma Gli edifici ricostruiti in Piazza Cittadella potranno avere destinazioni non residenziali al solo piano terra perché trattasi di mero (ma grave) errore materiale in quanto la variante urbanistica in oggetto non prevede alcuna ri-costruzione di edifici in Piazza della Cittadella.

7.7 Art. 84.7 – Per I motivi esplicitati sopra alle ns. osservazioni 7.1 e 7.2 si chiede la cancellazione di questo comma.

 

 


 

 

 

 

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