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| Martedì 26 Aprile 2011 16:46 | |||||||
LUCCA - LE VARIANTI DELL'ASSURDOLE NOSTRE OSSERVAZIONI ALLE VARIANTI URBANISTICHE AL P.S. e al R.U.Interno dell'ex chiesa del Carmine ( © Roberto Mannocci x Italia Nostra, 2010) Eccole, fresche, fresche le nostre Osservazioni che oggi abbiamo presentato al Comune di Lucca. Sono 20, ma avrebbero potuto essere molte di più, data la fallosità dei principî seguiti nel voler coprire e cercar di sanare il 'bubbone' dei famosi sforamenti.......Eccone intanto alcune sul Piano Strutturale, sul complesso del Mercato del Carmine e sull'ex Manifattura dei Tabacchi. Piani su Piani, Varianti su Varianti......ma l'urbanistica dov'è? Legenda: xxxxxx = adde ;
OSSERVAZIONE – P.S. Norme di Piano - art. 3, art. 55.7, art. 61.1, ALL. A, ecc….. La vigente Legge Urbanistica attribuisce al P.S. sia l’individuazione delle UTOE all’interno del territorio comunale quali unità organiche per le quali programmare un idoneo e compatibile sviluppo urbanistico, sia la definizione, nelle stesse UTOE, dei limiti quantitativi massimi di edificabilità per la sostenibilità di tale sviluppo. E’ a tutti noto che la motivazione per cui si è arrivati alle adozioni delle presenti Varianti urbanistiche è quella della constatazione del mancato rispetto da parte dell’A.C. dei limiti fissati dal P.S. vigente in alcune delle UTOE comunali. Ed è altresì noto come le varianti adottate siano unicamente strumenti elaborati a sanare ma in qualche modo anche ‘a perpetuare’ il mancato rispetto di quei limiti fissati nelle singole UTOE dal P.S. L’operazione che l’Amministrazione Comunale però ha imbastito è un’operazione di sanatoria numerica e niente dice dice sulla sostenibilità o meno di operazioni urbanistiche e di “sforamenti” già effettuati o in via di realizzazione nell’equilibrio delle singole UTOE. Gli artt. citati delle Norme della variante al Piano Strutturale (artt. 3, art. 55, art. 61, All. A…..ecc.) stravolgono il concetto di sostenibilità considerando unicamente i limiti edificatori globali del territorio comunale e non quelli fissati e motivati nelle singole realtà territoriali. E’ evidente che questa procedura è una pura operazione di ‘ragioneria’ e di ‘auto-sanatoria’ rispetto al proprio colpevole atteggiamento e al colpevole mancato monitoraggio da parte dell’Amministrazione Comunale. Ponendo come limite quantitativo esclusivo quello generale già posto per l’intero territorio comunale (cancellando i limiti massimi sostenibili per l’equilibrio delle singole realtà territoriali, derivanti da particolari analisi e valutazioni urbanistiche alla base del vigente P.S.) si inficia l’equilibrato sviluppo di ogni parte del territorio e si dà il via ad un principio che deve essere escluso dalla disciplina urbanistica, quello del “chi prima arriva od è arrivato prima alloggia e abusivamente si è alloggiato”. Pertanto Italia Nostra richiede: 1. la cancellazione negli articoli citati (e in quanti altri si dovessero ritrovare) dei rimandi alla esclusiva compatibilità con i limiti insediativi generali previsti per l’intero territorio comunale, in quanto norma totalmente assente di motivazioni urbanistiche e potenziale portatrice di squilibri nel territorio comunale. 2. la conservazione dei singoli limiti insediativi già previsti dal vigente P.S. per ogni singola UTOE, in quanto derivanti da precise valutazioni atte a favorire lo sviluppo armonico di tutto il territorio in ogni sua parte. 3. la verifica della compatibilità delle quantità “sforate” già costruite per ogni singola UTOE con eventuale revisione degli standard necessari per un corretto vivere urbano all’interno delle stesse, quale indifferibile e necessaria operazione urbanistica. 4. Inaccettabile anche il rimando allo strumento sottordinato non programmatorio e semplicemente applicativo del R.U. della definizione delle singole quantità.
OSSERVAZIONE - R.U. NTA, art. 90 – Mercato del Carmine L’immobile che costituiva il complesso conventuale del Carmine fu ristrutturato negli anni ’30 del secolo scorso per accogliere in una struttura pubblica adeguata il Mercato delle vettovaglie della città. Questa funzione e questa attrezzatura così fondamentale in un centro storico e per la gente del centro storico, dagli anni ’70 ad oggi, è venuta via via scemando per precise operazioni di politica urbanistica adottate dalle varie Amministrazioni: favoreggiamento dello sviluppo insediativo extra moenia, vincolismo e mancato adeguamento delle normative per il centro storico, generalizzato sviluppo degli impianti della grande distribuzione. Il conseguente abbandono del centro storico da parte della funzione residenziale e direzionale e la mancanza di qualsiasi investimento sulla struttura mercatale tradizionale del Carmine (in un certo periodo anch’essa doveva divenire un ‘supermercato’!) ne hanno sacrificato il ruolo e il progressivo abbandono degli operatori. Italia Nostra da un decennio ha indicato quale debba essere, a suo giudizio, il futuro di questo complesso: una specializzata cittadella dell’alimentazione, vetrina, punto di riferimento e di valorizzazione per le produzioni agricole locali che possa costituire un’adeguata attrezzatura del centro storico, essenziale per una indispensabile potenziata residenza, e al contempo elemento attrattivo del territorio: una ricca struttura mercatale di prodotti alimentari in grado di affiancare alla vendita diretta al minuto la degustazione dei prodotti ai diversi livelli (dal caffè alla focacceria, alla friggitoria, al ristorante), la piacevole sosta, le iniziative promozionali, gli eventi speciali (comprendenti anche estese cene collettive), le esposizioni monotematiche sulle attrezzature della tavola e/o sui prodotti di realtà territoriali diverse e perfino di ospitare corsi di formazione professionale e/o amatoriale inerenti il settore agricolo-produttivo e alimentare (utilizzando allo scopo, ed anche per il servizio delle grandi cene collettive, ad esempio, parte del primo piano)….. Il R.U., specialmente con quest’ultima variante adottata, tratta questo complesso come mero insieme volumetrico cui trovare destinazioni d’uso in qualche modo appetibili immobiliarmente. Non possiamo non evidenziare la sintomatica nuova ‘gaffe’ contenuta nella prima riga dell’art. 90.1 ove si arriva a definire la struttura già come “ex Mercato del Carmine”. A seguito delle considerazioni su esposte si richiede la seguente formulazione dell’art. 90. 90.1 - Obiettivo dell’intervento è la ristrutturazione e riqualificazione funzionale L’intervento è subordinato alla predisposizione di un idoneo Piano attuativo 90.2 - Il progetto deve garantire il mantenimento delle strutture portanti, dei volumi complessivi e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, la salvaguardia dei caratteri tipologici e distributivi del complesso, dei fronti esterni e dei principali elementi architettonici e decorativi esistenti, sia esterni che interni. L’intervento deve altresì garantire l’appropriata sistemazione dello spazio coperto di relazione centrale, nonché l’adeguata comunicazione di tale spazio con le strade e i percorsi esterni. E’ ammessa la realizzazione di volumi tecnici in aggiunta a quelli esistenti per comprovate esigenze individuate in sede di redazione del progetto, nonché per la realizzazione di apposite strutture di collegamento verticale; è ammessa inoltre la sostituzione del manto di copertura. Il progetto di valorizzazione della funzione mercatale dovrà recuperare la caratteristica del complesso storico conventuale, con scarse aperture sulla via pubblica chiuso in sé stesso e fortemente rivolto verso l’ex chiostro interno, recuperando un aspetto storico e al contempo offrendo possibilità di un più razionale utilizzo degli spazi commerciali. 90.3 - I dati edilizi
90.5 - Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni: B2.1, B2.2, Le utilizzazioni commerciali B2.1, B2.2, B2.5 sono riferite esclusivamente al settore merceologico alimentare cui è destinato tutto il complesso (chiesa, convento, primo piano). L’utilizzazione B2.2 è riferita al complesso di attività commerciali tradizionali di mercato, che di per sé supera il livello dimensionale del vicinato. Non sono ammessi altri modelli organizzativi commerciali, se non quello attuale tradizionale.
OSSERVAZIONE - R.U. NTA, art. 84 - Ex Manifattura dei Tabacchi 7.1. – Art. 84.2 Si chiede l’eliminazione del riferimento al PIUSS, in quanto - altrimenti - viene invertito l’ordine gerarchico delle “fonti”. 7.2. – Art. 84.2. Si chiede che venga mantenuta la prescrizione “l’intervento è subordinato alla predisposizione di idoneo Piano Attuativo”, in quanto nella scelta funzionale ed urbanistica da effettuare su questo fondamentale ‘pezzo urbano’ è indispensabile il coinvolgimento, l’approfondimento e l’apporto delle osservazioni e dei contributi della intera città, come è prescrizione della L.R. 1/2005 calpestata nell’elaborazione del PIUSS fatta al di fuori di detto Piano Attuativo. 7.3. – Art. 84.2. Si chiede il parziale ripristino del testo originario della scheda, nel modo che segue, anche perché la scheda della variante relativa a questo Ambito Speciale (a differenza di tutti gli altri) risulta integralmente priva di qualsiasi prescrizione architettonica:
- il recupero dell’edificio principale della Manifattura, mediante un intervento di natura conservativa da condursi secondo la disciplina ai sensi del precedente art. 41.
2. la liberazione dello spazio cortilato occidentale dalle superfetazioni aggiunte in epoca moderna in conseguenza dell’uso produttivo; 3. l’eliminazione delle superfetazioni aggiunte verso il Piazzale Verdi
7.4 – Art. 84.4 – Proponiamo quanto segue.
Pavimentazioni, arredi, sistemazioni stradali e passaggi pedonali pubblici sono da realizzarsi con materiali locali e secondo disegni e tecnologie compatibili con i caratteri dell’ambiente storico circostante Si richiede, poi, il seguente fondamentale inserimento normativo. “Per la corretta conservazione dei prospetti principali e storici del corpo principale che si affaccia su via Vittorio Emanuele II e Piazzale Verdi a nord, Piazza della Magione ad est e Piazza della Cittadella a sud è fatto obbligo della integrale conservazione dell’esistente rapporto tra parti in muratura e vuoti di porte e finestre con salvaguardia anche degli apparati decorativi (zoccolature, cornici…). Le attività che qui saranno impiantate al livello del terreno potranno avere accesso solo dai cortili interni e dall’interno del manufatto senza modifiche dei fronti esterni.” 7.5 – Art. 84.5 - 7.6 – Art. 84.6 – Si richiede la seguente nuova formulazione: 1. “Sono ammesse le seguenti categorie di utilizzazione: A1, A4, B1.1, B1.2, Si richiede l’introduzione della categoria A4 (residenza collettiva) quale servizio di complemento fondamentale per gli istituti di formazione di cui alla categoria B4.2. Si richiede invece la cancellazione delle categorie 2. Si richiede la cancellazione della seguente ultima riga del comma “ 7.7 – Art. 84.7 – Per I motivi esplicitati sopra alle ns. osservazioni 7.1 e 7.2 si chiede la cancellazione di questo comma.
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