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| Giovedì 20 Gennaio 2011 13:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEMPI DURI PER GLI STECCONI!Torna alla ribalta l'affaire Steccone: sequestro del cantiere e appalto irregolare......... Steccone1 - E' riportato da tutta la stampa odierna che l'Autorità giudiziaria nella mattinata del 19 gennaio 2011 ha nuovamente apposto i sigilli al cantiere per l'omessa bonifica dell'area ove si vuole costruire il centro commerciale-direzionale. Steccone2 - L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha sede a Roma, con Del. 75 dell'1.12.10 ha ritenuto illegittima l'assegnazione dell'appalto dei lavori da parte di Polis spa (la società immobiliare comunale presieduta da Ugo Giurlani) alla Ditta Cipriano Costruzioni di Giuliano Giuliani. Ecco un estratto questa Delibera.
Lucca, S. Concordio C.da - Il cantiere dello Steccone (© Roberto Mannocci x Italia Nostra Lucca, 2010)
“.....Con riferimento ai principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, si osserva che il ruolo rivestito dall'amministratore unico di Cipriano Costruzioni S.p.A (società partecipante alla Polis S.p.A. e concorrente alla procedura d'appalto, nonché risultata aggiudicataria) di membro del Consiglio di amministrazione della Stazione appaltante, rappresenta un potenziale conflitto di interessi lesivo dei suddetti principi sanciti dal D.lgs. 163/2008. In virtù della partecipazione di Cipriano Costruzioni al capitale sociale della Polis, e, soprattutto, dal ruolo di Consigliere di amministrazione di quest'ultima del suo amministratore unico Giuliani, l'aggiudicatario non solo poteva essere a conoscenza prima degli altri concorrenti dell'imminente avvio di una procedura di gara, nonché dell'oggetto e delle modalità con le quali la stessa sarebbe stata espletata, ma avrebbe potuto condizionare anche le scelte in merito alle predette modalità o ai soggetti economici da invitare, stante la discrezionalità della Stazione appaltante in tal senso”....
“Le funzioni attribuite a Giuliani come membro di un consiglio di amministrazione a cui lo statuto societario riserva i più ampi poteri per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, lo ponevano in una condizione di evidente asimmetria informativa e, quindi, di privilegio, rispetto agli altri concorrenti alla gara. Il suo ruolo gli consentiva di conoscere anticipatamente tutte le condizioni di gara e, presumibilmente, anche di acquisire un maggior numero di informazioni sulla gara stessa. Tali considerazioni ingenerano dubbi sull'imparzialità dell'azione amministrativa della Polis, tenuto conto che Giuliani avrebbe potuto anche indirizzare le scelte in merito agli inviti da diramare e alla procedura di gara (requisiti, tempistica, criteri di aggiudicazione,ecc.) in una direzione favorevole alla sua società”..... Irrilevante è stato giudicato che Giuliani fosse assente nella seduta di aggiudicazione.
La Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene inoltre non regolare anche la procedura adottata da Polis per l'affidamento lavori. La Polis ha considerato infatti l'appalto, affidato con procedura negoziale, “esluso” dalla applicazione del codice degli appalti. Invece l'Autorità ritiene questa proceduta non più consentita, al momento della riapertura della gara che era stata sospesa per le indagini archeologiche. L'Autorità afferma, infatti: “Si ritiene che la Stazione appaltante, a conclusione della attività di indagine archeologica, dovesse procedere all'indizione di una nuova procedura di gara e non alla riapertura di quella sospesa. Essendo nel frattempo intervenuta, ad opera del D.lgs 152/2008, la modifica dell'art.24 del d.lgs. 163/2006, l'appalto in oggetto non era più qualificabile come contratto escluso ai sensi del medesimo art.24. La Stazione appaltante Polis era, quindi, tenuta all'avvio di una regolare procedura ad evidenza pubblica”.
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