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Mercoledì 20 Maggio 2009 16:42

LUCCA / ANCORA PIUSS -

LA MANIFATTURA E IL RISPETTO DELLE NORME URBANISTICHE -

 

In data 18 maggio 2009, la Sezione ha inviato il seguente esposto alla Regione Toscana per segnalare come parte degli interventi inseriti nel PIUSS del Comune di Lucca (e in particolare quelli afferenti la ex Manifattura dei Tabacchi) non rispettano le norme urbanistiche. Infatti il vigente Regolamento Urbanistico Comunale prevede che, per intervenire sul grande immobile della ex Manifattura, il Comune di Lucca debba predisporre, adottare e approvare, secondo il preciso iter prescritto dalla legge regionale, un  Piano Attuativo unitario da sottoporre alle Osservazioni di associazioni e cittadini.

Questa nostra azione, per un lato nasce dalla assoluta non condivisione di gran parte di quello che si vuol fare in questo grande "contenitore", spezzettandolo, per l'altro dal mancato rispetto delle norme urbanistiche vigenti. 

Le REGOLE , se ci sono, vanno rispettate anche ..... e diciamo ancor di più .... da chi le ha fatte, tanto più un Ente pubblico!!!!!!

Italia Nostra si batte e si batterà sempre per questa "morale" della convivenza! 

Ecco il testo dell'esposto.

manifatturaweb

 

"Questa Associazione, in relazione al Piuss in oggetto desidera segnalare all’attenzione degli Uffici in indirizzo quanto segue.

 

Area di intervento del PIUSS “LUCCA DENTRO”

La zona investita dal Programma elaborato dal Comune di Lucca e nel quale sono inseriti 14 progetti specifici (13 di competenza comunale ed uno di competenza provinciale) interessa una vasta porzione dell’area sud ovest del centro storico lucchese e investe aree ed immobili di proprietà pubblica e di grande importanza sia per il loro valore storico  che per la loro consistenza volumetrica.

 

L’ex Manifattura dei Tabacchi

In particolare notiamo che 5 di questi progetti PIUSS vanno ad interessare una parte dell’enorme complesso immobiliare ormai dismesso costituito dalla ex Manifattura dei Tabacchi, proprietà dell’Amministrazione comunale.

In dettaglio (riferendoci alle indicazioni della TAV. 1 del Master Plan del PIUSS “Lucca Dentro”) questi 5 progetti sono:

Prog. 1- Centro di competenza per lo sviluppo e l’insediamento di imprese ad alta innovazione tecnologica  (Piano Terra e Piano Primo) (approvato con Del. G.M. 71/09);

Prog. 2- Strutture per l’alta formazione connesse al trasferimento tecnologico (Piano Secondo del medesimo immobile del Prog.1) (Del. G.M. 72/09);

Prog. 3- Centro di competenza di Tecnologie Arti e Spettacolo (in altro immobile con esclusione di alcune parti del Piano Terra) (Del. G.M. 65/09);

Prog. 7- Piazze attrezzate ad uso mercatale (Del. G.M. 64/09);

Prog. 8- Centro per attività di contrasto al disagio (ancora in altro immobile solo al Piano Terra) (Del. G.M. 69/09).

I progetti preliminari di questi interventi sono stati singolarmente approvati con delibere di G.M. del 24 febbraio u.s., assieme agli altri progetti su immobili comunali diversi dall’ex Manifattura, e in pari data la Giunta stessa ne ha approvato l’inserimento nel piano triennale delle OO.PP. (Del. G.M. 77 del 24.02.09).

Il Consiglio Comunale, in data 26.02.09, è stato poi chiamato ad approvare la programmazione PIUSS con l’inserimento degli interventi comunali nel piano triennale delle OO.PP. (Del. C.C. Lucca n°22/09) stabilendo che ulteriori eventuali interventi compresi nella programmazione generale del progetto di che trattasi saranno definiti con successivi atti di Consiglio o di Giunta come previsto dalle leggi vigenti”.

Questa specificazione fa riferimento ad una serie di ulteriori 10 progetti definiti nel Master Plan “Lucca Dentro” come interventi complementari del Programma PIUSS vero e proprio, intimamente legati ai 14 progetti inseriti nel PIUSS e che ne costituiscono la struttura condizionante la loro stessa fattibilità. L’Amministrazione Comunale intende realizzare questi altri interventi, alcuni all’interno dell’area del PIUSS “Lucca Dentro”, altri al di fuori di essa, ricorrendo però ad altre forme di finanziamento, anche private. Quest’altra serie di opere “complementari”, ad oggi, non è stata formalmente approvata da alcun organismo istituzionale se non per l’inserimento nel Master Plan (che ha valenza urbanistica nulla) da parte della Giunta per l’invio del Progetto alla Regione Del.G. M. 85 del 03.03.09.

Tra  questi interventi complementari quelli che interessano parti dell’immobile dell’ex Manifattura Tabacchi (riferendoci a quanto indicato nella TAV. 2 del Master Plan “Lucca Dentro”) sono i seguenti:

Int. B. Edilizia residenziale pubblica;

Int. F. Riqualificazioni di immobili (comprendenti un albergo F1, un mega-ristorante F2 e negozi F3, questi ultimi previsti in una parte del Piano terreno dell’immobile  interessato dal Prog.3 del PIUSS di cui sopra;

Int. G. Foresteria per studenti e insegnanti (a servizio delle attività del Prog. 2 e del Prog. 3). 

Una parte assai consistente delle strutture della ex Manifattura, secondo il Programma PIUSS, sarebbe lasciata senza destinazione alcuna, stando a quello che è indicato nel master plan elaborato.

Queste parti (ancora senza ruolo alcuno) sono costituite dai piani superiori dell’immobile che, al piano terreno, accoglierà il Prog. 8, da una parte del piano terra dello stesso immobile, da una porzione terra/tetto dell’immobile che accoglierà l’Int. B.

L’analisi sopra condotta evidenzia come sul grande immobile dell’ex Manifattura dei Tabacchi (escludendo le porzioni lasciate senza ruolo)  si concentrano sia interventi PIUSS che interventi complementari che per le proprie molteplici caratteristiche funzionali richiederanno pesanti interventi edilizi di adattamento dei preesistenti spazi industriali.

Le norme urbanistiche vigenti sulla ex Manifattura

Il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca (approvato con Del.C.C. Lucca n° 25 del 16.03.2004), all’art.84 delle Norme Tecniche di Attuazione, individua l”Isolato della Cittadella e il complesso della Manifattura Tabacchi” come AMBITO SPECIALE. Per tale Ambito Speciale “l’intervento è subordinato alla predisposizione di idoneo Piano attuativo, da applicarsi sulla base della presente Scheda di progetto” (v. art. 84 e scheda grafica di progetto CS.7).

Osserviamo quanto segue.

  1. L’Amministrazione Comunale di Lucca non ha mai proceduto ad elaborare alcun Piano attuativo dell’area e del complesso di cui trattasi, che è di sua totale proprietà.
  2. La prescrizione di un Piano attuativo nelle aree appositamente individuate dal R.U. (ai sensi delle LL.RR. n° 5/95 e 1/2005) deriva dalla constatazione della necessità di approfondimenti urbanistici prima di addivenire ad una scelta definitiva, a causa della particolare delicatezza, importanza o problematicità delle aree così individuate sia per quanto concerne la scelta delle specifiche destinazioni d’uso sia per le varie categorie di intervento possibili.
  3. Questo approfondimento urbanistico costituito dal Piano Attuativo è spettanza esclusiva del Consiglio Comunale e l’iter di approvazione è il solito degli strumenti urbanistici generali con le fasi dell’adozione da parte del C.C., della pubblicazione, della presentazione delle Osservazioni da parte di Associazioni e cittadini, della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale con accoglimento o rigetto motivati delle Osservazioni stesse.
  4. L’Amministrazione di Lucca, invece, ha scelto di operare sul complesso dell’ex Manifattura attraverso una serie di interventi diretti voluti dalla Giunta Comunale (di cui una parte inseriti nel programma PIUSS e una parte costituenti i cosiddetti interventi complementari non ancora singolarmente approvati), da un lato non rispettando la prescrizione del passaggio intermedio del Piano Attuativo indicato dal R.U., dall’altro espropriando di un proprio diritto di partecipazione all’attiva definizione urbana l’istituzione competente (Consiglio Comunale) assieme a tutte le Associazioni e i cittadini interessati.
  5. La differenza di “contenuto urbanistico” tra i due iter non è di poco conto. Il Piano attuativo  avrebbe costretto all’elaborazione di un progetto unitario e completo di tutto l’insieme industriale dismesso (che per volumetria rappresenta l’immobile più consistente di tutto il centro storico lucchese) da sottoporre alla pubblica discussione. L’iter seguito di separata approvazione da parte della Giunta di alcuni singoli interventi edilizi inserendoli nel Programma PIUSS spezzetta il complesso unitario come formato da singoli immobili, di ciascuno dei quali non fornisce nemmeno un progetto completo (ne vengono esclusi, ad es., o i piani superiori o parte del piano terra).
  6. La visione d’insieme dell’intervento sulla ex Manifattura non è data nemmeno considerando anche gli interventi complementari, trovandosi questi privi ancora di ogni approvazione ufficiale (anche da parte della stessa Giunta) ed essendo indicati e descritti solo nelle planimetrie e nel depliant del Master Plan elaborato per il Programma PIUSS. Il Master Plan diffuso come strumento per comunicare sommariamente quelle che sono le intenzioni dell’Amministrazione, è del tutto “inesistente” come strumento urbanistico. Di questo generale Master Plan esiste soltanto un’approvazione della Giunta (la citata Del. G.M. 85/09) assieme a tutta la documentazione inviata alla Regione Toscana per la partecipazione alla gara per l’accesso ai fondi di che trattasi.
  7. Quanto previsto nel Programma PIUSS all’interno del complesso dell’ex Manifattura, inoltre, è in gran parte in totale contrasto con l’art.84 del vigente R.U. non solo perché non è stato elaborato il prescritto Piano Attuativo, ma anche perché i progetti del Programma PIUSS e quelli complementari inseriti nel Master Plan interessanti questo immobile non rispettano né i limiti delle destinazioni d’uso ivi elencate (infatti l’art.84 esclude alberghi e foresterie) né le categorie di intervento previste sulle varie parti  come indicate nella scheda grafica CS.7 (anch’essa parte integrante del R.U.).

L’incoerenza  con le norme e gli strumenti urbanistici vigenti

Da quanto sopra descritto (e documentato dal materiale allegato) si evince che gli interventi del Programma PIUSS e dei progetti complementari che interessano il complesso della ex Manifattura non risultano coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti, pertanto questi interventi non risultano in regola con quanto il Bando Regionale prescrive in merito alla ”immediata cantierabilità dei progetti” e alla “coerenza con gli strumenti urbanistici”.

Questa Associazione, pertanto, richiede che, in rispetto delle norme emanate da codesto Ente regionale per la partecipazione al concorso, vengano esclusi dal Programma PIUSS “Lucca Dentro” le operazioni previste nel complesso dell’ex Manifattura Tabacchi in quanto non immediatamente eseguibili perché ammissibili esclusivamente dopo approvazione definitiva di idoneo Piano Attuativo che interessi l’intero complesso.

L’Amministrazione Comunale di Lucca, cosciente di questa mancanza, ha inteso superarla ricorrendo ad un apposito parere legale che  dimostrerebbe la non necessità di un Piano Attuativo per il complesso della ex Manifattura se gli interventi ivi previsti rimangono entro le categorie della manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, con cambiamento di destinazione d’uso (v. parere avv. Morbidelli ALL. 6).  Tale parere è manifestamente ininfluente dal momento che la necessità urbanistica di procedere con Piano Attuativo sull’immobile e sull’area della ex Manifattura Tabacchi è stata prescritta dal vigente R.U. non solo per la definizione del tipo di intervento possibile (restauro, ristrutturazione ecc.), ma soprattutto per definirne il ruolo urbano scegliendo tra le varie destinazioni d’uso possibili (tramite pubblica e formale partecipazione), proprio in considerazione dell’importanza di questo enorme complesso nell’ambito della città.

Inoltre nel menzionato parere, al quesito posto se, in assenza di un piano attuativo, possano o meno essere effettuati interventi edilizi sul complesso della ex Manifattura Tabacchi, è data risposta affermativa richiamando l'art.9 comma 2 del D.P.R.n.380/2001, da annoverarsi tra i principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, limitativi della concorrente potestà legislativa regionale (art.117 comma 3 Costit.)

In particolare, come l'estensore del parere sottolinea, la "ratio" di tale norma è quella di determinare il contenuto minimo essenziale della proprietà fondiaria e a tutelarla dinanzi ad eventuali ritardi nell'approvare il piano urbanistico attuativo, consentendo la realizzazione di determinati interventi sul patrimonio edilizio esistente anche in assenza degli atti di pianificazione urbanistica attuativa, la cui approvazione o meno rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale: donde la natura autoapllicativa della disposizione - che non abbisogna, cioé, di una normativa regionale di attuazione - essa  definendo un livello minimo di tutela della proprietà, ovvero un contenuto essenziale minimo di quel diritto.

Orbene, questa corretta esegesi che pone in evidenza la funzione di composizione di interessi diversi - la cui identificazione nel controllo del territorio e nella realizzazione del contenuto del diritto di proprietà evoca di per sè quella alterità soggettiva che l'ultima parte del secondo comma della norma in esame (di cui infra) espressamente postula - ha  condotto l'Autore del parere alla non  consequenziale conclusione di  ritenere irrilevante, ai fini della applicazione del disposto di legge, che il  soggetto titolare del diritto di proprietà sia la stessa Amministrazione comunale.

Non può sostenersi che  il soggetto che  nel proprio Regolamento Urbanistico espressamente prevede la necessità di un idoneo Piano Attuativo per la realizzazione di un   dato intervento, possa  poi giovarsi dei ritardi (a lui imputabili) nell'approvazione dello strumento per far valere nei confronti di sé medesimo la tutela del contenuto minimo del diritto di proprietà che vanta sull'immobile: l'assunto - nell'ipotesi sopra richiamata prevista dal 2° comma ultima parte della norma in esame ("interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti") - condurrebbe o all'inapplicabilità  di tal parte della disposizione o alla ammissione di una improbabile sottoscrizione con  sé stesso dell'atto di impegno invi previsto.

Il richiamo ad altre norme comunali ininfluenti

All’interno della proposta PIUSS inviata in Regione, l’Amministrazione comunale, nel tentativo di dimostrare la coerenza della propria proposta attinente la ex Manifattura Tabacchi con le norme urbanistiche comunali vigenti, oltre che alla citata opinione legale dell’avv. Morbidelli, fa riferimento anche alla variante dell’art. 140/4  delle Norme Tecniche del R.U.  (variante approvata definitivamente con Del. C.C. n°148 del 30.12.08).

L’art.140/4 interessa gli ambiti e le aree dei cosiddetti Progetti Norma. Assumono tale denominazione 18 zone e complessi immobiliari, tutti al di fuori del centro storico murato (anche il  PN3-“Magazzini della Manifattura Tabacchi” non ha niente a che vedere con l’area PIUSS), per i quali si prevedono regolamentazioni particolari specificate in singole schede normative poste in calce alle Norme Tecniche Generali (da pag. 136 in poi) oltre che in alcune schede grafiche allegate al R.U.. La Variante dell’art.140, c. 4, specifica quanto segue: “Per le operazioni previste dai Progetti Norma, ad eccezione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, si procede esclusivamente a mezzo di Piani Attuativi fatte salve le Opere Pubbliche da realizzare dall’Amministrazione Comunale, e inserite all’interno del Piano Annuale delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale, e da altri Enti Pubblici”.

L’oggetto di questa variante normativa quindi riguarda esclusivamente i Progetti Norma e l’art. 140/4, che li regola insieme alle schede specifiche. La modifica in sostanza afferma che per le 18 zone per le quali sono prescritti i Progetti Norma (e solo per esse), se trattasi di opere pubbliche debitamente approvate, queste possono realizzarsi senza piano attuativo.

Ma questa modifica è ininfluente nei confronti di realtà diverse dai Progetti Norma e non regolate dall’art. 140/4. L’approvazione di questa variante normativa pertanto non modifica alcunché dei contenuti del vigente art. 84  che regola  l’Ambito Speciale de “L’isolato della cittadella e della ex Manifattura Tabacchi” né gli interventi interessanti gli altri Ambiti Speciali (art.85 e segg.) compresi nel centro storico, per alcuni dei quali continua ad essere prescrittivo il passaggio attraverso il Piano Attuativo (area Manifattura Tabacchi, Carceri, Genio Civile…), mentre per altri è previsto l’intervento diretto ( ex Caserma Lorenzini, ex Caserma Garibaldi…..).

 

Per tutti i motivi suesposti e documentati dagli allegati a questa nota, questa Associazione richiede che si prenda atto della conflittualità del Programma PIUSS del Comune di Lucca, per quanto riguarda la serie di interventi previsti nell’area della ex Manifattura Tabacchi (di cui all’analisi iniziale), rispetto alle norme urbanistiche comunali vigenti (ai sensi dell’art. 84 del R.U. gli interventi in quest’area sono fattibili esclusivamente attraverso la preventiva approvazione di un Piano Attuativo, secondo le regole della L.R. 01/05) che rendono gli interventi stessi non immediatamente cantierabili e che inficiano gran parte della funzionalità generale e degli obiettivi contenuti nella proposta PIUSS presentata dal Comune di Lucca*.

Nel prendere atto di questa gravissima irregolarità che sta alla base del PIUSS lucchese e che segnaliamo con questa istanza, questa Associazione chiede all’Organismo preposto all’esame dei vari Programmi PIUSS presentati una rigorosa verifica ed una conseguente valutazione del Programma nel rispetto totale e integrale delle norme del Bando, ri-assegnando all’Istituzione Consiglio Comunale, ai cittadini e alle Associazioni quello che loro spetta nella definizione, tramite l’iter di un Piano Attuativo, del ruolo urbanistico che l’ampia area dell’ex Manifattura Tabacchi dovrà svolgere nell’ambito urbano, come prescritto dal R.U. vigente.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, ringraziamo dell’attenzione e inviamo i migliori saluti."

 

Il Presidente

(arch. Roberto Mannocci)

 

 

*Altro grosso problema che si trova ad affrontare il PIUSS lucchese è la mancata sottoscrizione dell’intesa da parte della Soprintendenza ai BAPSAE  di Lucca, che ha competenza diretta ad esprimersi su tutti gli interventi contenuti nel Programma ai sensi della Parte 2°, Titolo I° del - vigente Codice dei BB. CC. e PP.

La mancata condivisione da parte di questo Organismo di molti interventi previsti  (come specificato nella lettera della stessa Soprintendenza che alleghiamo) renderà  inattuabile gran parte degli stessi  (in particolare l’anfiteatro di cui al Prog. 11, la Valorizzazione delle Mura Urbane di cui al Prog. 10, le piazze attrezzate di cui al Prog.7, il parcheggio interrato sotto gli spalti delle Mura di cui all’Int. Complementare D, ecc. ecc.).

 

 

 

 

 

 



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