LUCCA - URBANISTICA E TUTELA
Riproponiamo un documento di questa Sezione datato 17.10.2007 e indirizzato al Sindaco di Lucca, ai Capigruppo Consiliari e al Presidente della Commissione Urbanistica sul tema dell'urbanistica e sulla necessaria revisione degli strumenti comunali.Naturalmente il documento/contributo non ebbe nessuna risposta da parte di chiunque!!!! ECCOLO!
- Al Sindaco Lucca, 17.10.2007
- Ai Capigruppo Consiliari
- Al Presidente della Commissione urbanistica
COMUNE DI LUCCA
OGGETTO: Lucca - Urbanistica e tutela del territorio – Modifica degli strumenti attuali
E’ di questi giorni la diffusione, tramite Stampa, della proposta dell’Amministrazione comunale di Lucca per addivenire ad alcune indispensabili correzioni, in senso restrittivo, del vigente Regolamento Urbanistico. La cosa non può che essere salutata con piacere da parte di Italia Nostra, che ha sempre segnalato e si è battuta contro la deleteria espansione edilizia sancita dallo strumento attuale, con gravi danni all’identità territoriale e al patrimonio storico e paesaggistico lucchese.
Tuttavia l’articolato delle modifiche proposte, così come diffuso attraverso la stampa e che non contiene alcuna modifica cartografica, mette in rilievo la parzialità dei correttivi proposti, sicuramente quasi tutti migliorativi e alcuni assai apprezzabili, ma anche del tutto insufficienti a riportare negli ambiti della sostenibilità le trasformazioni territoriali possibili e a dare dignità alla tutela dei valori storici e ambientali.
L’obiettivo della revisione degli strumenti urbanistici che l’Amministrazione si prefigge non solo deve riguardare specifiche correzioni puntuali del Regolamento, ma anche la ri-scrittura e re-impostazione dei Piani a cominciare dal fondamentale Piano Strutturale. Esistono sicuramenrte esigenze di tempi e di urgenze per cui la correzione della strumentazione urbanistica può essere effettuata per “Fasi”, “tamponando” immediatamente e doverosamente le storture più macroscopiche che si sono manifestate in questi primi anni di applicazione, ma occorre anche che sia avviato subito il laboratorio per un disegno di più ampio respiro sul futuro della città e del territorio, che si sostituisca all’attuale deleteria accozzaglia di operazioni edilizie e speculative, non aventi altra finalità che lo sfruttamento e l’esaurimento delle risorse ambientali e territoriali.
Pertanto siamo a richiedere che, accanto alla parziale correzione puntuale dell’articolato del R.U. (individuabile come Fase A della revisione urbanistica, più celere nel suo iter e che comunque ci riserviamo di esaminare in dettaglio quando ne saremo in possesso), si dia contemporaneo avvio ufficiale alla procedura di re-impostazione degli strumenti urbanistici vigenti, P.S. e R.U. (resa necessaria, tra l’altro, sia dalla nuova Legge Urbanistica regionale 1/2005 che dal recentissimo PIT, che dal nuovo Codice dei BB. CC. e PP.), che deve costituire la contemporanea e più complessa Fase B.
Per questa, occorre chiamare la città e tutte le forze presenti nella città (associazioni economiche e professionali, associazioni ambientaliste e forze politiche, società civile, istituzioni e associazioni culturali….) a dare il proprio fattivo contributo.
Ricordiamo che l’avvio ufficiale di questa procedura permette l’emissione di ampie norme di salvaguardia altrimenti difficilmente ipottizzabili e legittimabili.
E’ in questa ottica di revisione puntuale e al contempo di re-impostazione generale della strumentazione urbanistica che avanziamo le nostre seguenti prime proposte.
1. Classificazione edifici storici – Revisione/integrazione del Quadro Conoscitivo
L’abbattimento di Villa Pellicciaia a S. Anna (villa del primo rinascimento) e la pesante ristrutturazione con ampliamento (in realtà definita ed accettata dagli Uffici comunali come “risanamento conservativo”) di Villa Chelini a S. Anna (costruzione liberty di inizi Novecento) testimoniano che si sta procedendo verso la scomparsa e lo snaturamento di importantissime testimonianze storiche del nostro territorio. Queste trasformazioni sono rese in qualche modo possibili da una carenza gravissima del Quadro Conoscitivo inerente quello che è il patrimonio storico (ad es. la Villa Pellicciaia era mancante di qualsiasi classificazione storica) e dalla estensione degli interventi previsti e ottenibili su questo patrimonio attraverso semplice DIA (caso di villa Chelini). Da questo punto di vista è carente anche l’accertamento di quello che è il patrimonio archeo-industriale (v. magazzini dello scalo merci). Inoltre, in particolare per il patrimonio del centro storico e di tutti gli edifici storici sparsi, l’uso indiscriminato delle DIA non permette la tutela delle testimonianze e delle stratificazioni storiche quando si effettuino in particolare le ristrutturazioni interne. Si richiede pertanto un nuovo accertamento di quello che è il patrimonio storico, pervenendo alla individuazione degli “edifici isolati di interesse storico” per i quali prevedere una disciplina di interventi e di destinazioni d’uso assai più restrittiva (oggi sostanzialmente si può fare tutto ovunque), abolendo integralmente il bonus edilizio in tutti i casi rientranti in questa categoria (v. punto 5 di questa nota). Si richiede inoltre che per gli interventi sul patrimonio costituito da questa categoria edilizia l’iter procedurale sia costituito dalla’’Concessione edilizia” e non dalla semplice DIA e che l’intervento sia accompagnato da una ricerca storica di supporto.
2. Normativa sulle serre e annessi agricoli
Su questo aspetto, già da noi segnalato al Sindaco il 31 Luglio scorso, l’Amministrazione sta apportando opportune modifiche che ci riserviamo di esaminare in dettaglio appena saremo a conoscenza dell’intero articolato. Certo, occorre che la nuova norma che vieti in assoluto la trasformazione di serre in appartamenti e in qualsiasi altra destinazione urbana divenga immediatamente operativa su tutto il territorio comunale. La norma correttiva, però, non ci sembra sufficiente a risolvere le situazioni in corso.
3. Normativa su volumi seminterrati
Anche su questo tema (di cui al citato incontro con il Sindaco) l’Amministrazione sta ponendo opportuni e sostanziali correttivi delle attuali forzature che valuteremo quando in possesso delle proposte complete.
4. Normativa sulle terrazze
Recentemente sono state autorizzate nuove terrazze nel C.S.. ai sensi di libere interpretazioni dell’art. 53 e dell’art. 75 delle Norme del R.U. In realtà il R.U. chiaramente vieta la costruzione di nuove terrazze in tutto il C.S., la modifica delle coperture esistenti e dei prospetti esterni. Ma gli Uffici hanno fatto passare interpretazioni in contrasto con questo principio a nostro giudizio chiarissimo. Nel primo caso (Via della Polveriera, Corso Garibaldi) si è ritenuta non in contrasto con l’art. 53 la costruzione di una terrazza perché semplicemente “poggiata” sopra la copertura esistente e in quanto tale non modificante la copertura. Nel secondo caso (via Carlo Piaggia, prospetto su Via del Fosso) si è “voluto fraintendere” sul riferimento a spazi e chiostrini interni dell’art. 75 per i quali il R.U. ammette piccole modifiche. In realtà il fronte sul quale si è autorizzato l’intervento, pur affacciato su un giardino interno, costituisce prospetto esterno in quanto da qui totalmente visibile. Per più dettagliate considerazioni in merito rimandiamo ai nostri documenti rispettivamente del 21.08.06 e del 21.06.07. I fatti ricordati evidenziano che il problema non risiede soltanto nella tipologia delle “terrazze a vasca”, ma in tutti i tipi di terrazza che cozzano con il rispetto del patrimonio storico. Onde evitare che i casi citati possano costituire un dannoso precedente chiediamo che per tutte le tipologie edilizie dell’edificato storico sia valida la seguente norma: “E’ vietata in assoluto qualsiasi costruzione di nuove terrazze, comunque conformate e ovunque ubicate all’interno del centro storico principale, dei nuclei storici minori, nelle corti rurali e sugli edifici isolati di interesse storico”
5. Carico volumetrico/insediativo massimo
Per questa fondamentale verifica, da eseguire a cura degli Uffici su ogni singola UTOE e sull’intero territorio comunale, rimandiamo alla nostra nota del 19.09.07 avente per oggetto il Piano Norma di Viale Einaudi (Vs. prot. 61384 del 20.09.07).
Oltre questo tipo di valutazione e di rendicontazione indispensabili, riteniamo che una vera correzione delle storture dell’attuale R.U. debba considerare anche l’incidenza del cosiddetto “bonus volumetrico”, finora escluso totalmente da qualsiasi calcolo, e che, invece, deve rientrare, per motivi obiettivi e a pieno titolo data l’incidenza, nel computo del carico massimo di sostenibilità fissato dal P.S.. Teniamo conto che, proprio in conseguenza di questo consistente bonus, il carico urbanistico dei singoli edifici può arrivare a raddoppiarsi, permettendo il moltiplicarsi del numero di unità. Codesta Amministrazione meritoriamente sta prevedendo una riduzione di codesto bonus rispetto a quanto previsto dal Regolamento vigente in modo da riportarlo alla sua funzione iniziale di semplice possibilità di adattamento dell’esistente. Ciò che noi chiediamo è che qualsiasi aumento di carico urbanistico (nuove costruzioni, addizioni all’edificato esistente tramite bonus, ristrutturazioni del patrimonio edilizio con cambiamenti di destinazione d’uso o che ne cambiano il carico urbano…. siano tutte operazioni che vengano calcolate ai fini della verifica dei limiti massimi individuati inderogabilmente dallo strumento urbanistico sovraordinato (Piano Strutturale). Si sottolinea inoltre la necessità che per gli edifici classificati di interesse storico (a seguito della revisione documentale di cui al nostro precedente punto 1 di questa nota) sia esclusa la possibilità di applicazione del bonus (anche di quello ridotto che l’Amministrazione ha in animo di applicare) a tutela delle caratteristiche storico/formali di questo edificato.
6. Norma di salvaguardia a protezione della viabilità di collegamento
Con l’attuale R.U. si sono previste diverse possibilità edificatorie in aderenza o in prossimità a vari assi esistenti o in progetto (ad es. Viale Einaudi, viabilità collegata al progetto di sovrappasso ferroviario allo scalo merci, tratti costruiti o di prossima costruzione del vecchio “asse suburbano”……). Queste possibilità edificatorie (molte delle quali previste dai Piani Norma) fanno sì che quegli assi che sono nati con la funzione di collegamento ad attrezzature e con quella di by-passare situazioni critiche vengano trasformate in strade urbane riproponendo così l’esigenza di nuova viabilità di collegamento (che tra l’altro il R.U. non prevede), con dispendioso consumo di suolo e mettendo in crisi la funzionalità urbana. Si rende necessaria quindi una norma generale di salvaguardia che, nelle more di una più ampia revisione globale del R.U. e dello stesso P.S., sospenda tutte le previsioni edilizie che porterebbero ad un cambiamento di ruolo dei tratti viari di collegamento, perché provocherebbero un aggravio insostenibile e irrazionale alla mobilità trasformando tale viabilità in urbana senza la previsione di alcuna alternativa.
7. Tutela delle aree inedificate
Il Regolamento vigente ha reso possibile un’edificazione che è andata ad occupare ogni spazio libero esistente, anche all’interno di quei cunei di verde incolto e/ o a funzione agricola delimitati dall’edificato lungo le strade radiali e che il Piano Strutturale invece individuava come invariante strutturale, specifica caratteristica del nostro territorio. Anche la norma che prevedeva la possibilità di saturazione con nuovo edificato di tutti i lotti liberi lungo la raggiera viaria che si diparte dal centro storico è da fermare, perché aggrava in modo insostenibile il carico di traffico di questa viabilità chiamata a coprire il doppio ruolo di viabilità urbana ed extra-urbana. Non solo! Se effettivamente vogliamo (come recitano, ma solo a parole, gli Strumenti urbanistici vigenti) dare impulso al recupero e privilegiarlo rispetto al consumo abnorme di nuovo suolo è indispensabile porre un drastico freno alle possibilità di nuova edificazione. Si rende pertanto necessaria una norma di salvaguardia che, nelle more della generale reimpostazione degli strumenti urbanistici, per rendere effettivo il privilegio al recupero del patrimonio edilizio esistente sospenda l’edificabilità in tutti questi lotti liberi.
8. Tutela paesaggistica
Proprio nell’ambito delle aree inedificate ed agricole (specialmente in pianura), si rende necessario un intervento protettivo di quello che resta del paesaggio agrario delle corti rurali. Al di là della specifica normativa dell’apposita variante, che come da nostre Osservazioni è da rivedere drasticamente nell’impostazione, ravvisiamo la necessità che venga immediatamente riconosciuta la valenza paesaggistica di tutta la fascia fluviale, compreso l’edificato rurale esistente, e in particolare l’area fluviale che va da Piaggione a Monte S. Quirico a S. Alessio fino al confine sud est del territorio comunale. In gran parte quest’area è ancora caratterizzata dagli insediamenti a corte senza edilizia sparsa attorno, ma circondati da terreni ancora coltivati tradizionalmente. Specie nell’area di S. Alessio questo paesaggio storico/agricolo conserva caratteri di grande valenza e richiede interventi di tutela e di restauro. L’operazione di tutela si rende necessaria anche per l’adeguamento alle nuove norme Regionali della legge urbanistica (L.1/2005 e del relativo PIT) ed anche per l’Accordo di programma tra Regione e MiBAC per la redazione del nuovo piano paesaggistico regionale. Qui proprio nell’area di S. Alessio occorre che venga definitivamente e immediatamente cancellata la variante che prevedeva la costruzione di un campo da golf in questi territori (del. CC. 104/2004). La tutela della fascia fluviale rende indispensabile ed urgente sia dal punto di vista ambientale, che paesaggistico che funzionale la nuova collocazione degli impianti industriali lì incoerentemente presenti come di tutti quelli inerenti la lavorazione di inerti che ad intervalli regolari fiancheggiano il fiume in area golenale da Sesto di Moriano a Lucca con grave nocumento anche alla sicurezza idraulica.
9. Organismi di controllo sul paesaggio
La vigente Legge Regionale delega ai singoli Comuni la verifica della compatibilità degli interventi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico tramite Commissioni Edilizie Integrate o, come nel caso scelto da Lucca, Collegi Ambientali formati da tre “esperti” nominati dall’Amministrazione Comunale. Con Del. G.M. 127 del 26 maggio 2006, la Giunta Fazzi alla vigilia delle sue dimissioni ha avallato a sé la nomina di questi componenti, contravvenendo molteplici pronunciamenti giurisprudenziali che hanno sempre chiarito che con la generica locuzione “il Comune”, pur contenuta nell’art. 89 della L.R. 1/2005, è da intendersi il massimo organo deliberativo dell’Amministrazione, ovvero il Consiglio Comunale. La tutela paesaggistica, inoltre, così come la materia urbanistica, è competenza esclusiva dell’Organismo che rappresenta l’intera comunità, non del Sindaco o della sua Giunta.
A far parte di questo Collegio, ai sensi di quanto prescritto dal Codice dei BB. CC. (artt. 146 e 148) devono poi essere scelti soggetti “con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”, non semplicemente professionisti del mattone. Quanto sopra rende indispensabile ed urgente il rinnovo del Collegio Ambientale in modo da renderlo compatibile con le norme di legge (membri nominati dal Consiglio Comunale e costituiti da soggetti esperti nella TUTELA del paesaggio).
10. Edifici diruti
Terminiamo con un’osservazione puntuale. Ci sembra del tutto inaccettabile la proposta di modifica (addirittura estensiva) dell’art.14 c.5 delle Norme sugli edifici diruti. Essi non sono per niente assimilabili agli edifici distrutti dagli eventi bellici o a seguito di comprovate cause esterne di forza maggiore quali disastrosi eventi naturali generali. I volumi diruti per abbandono o incuria, e quindi per colpa dei possessori del bene, non possono in alcun modo essere ricostruiti costituendo ormai un volume “perso”. L’articolato non chiarisce se a tali volumi è poi assegnabile anche il bonus volumetrico! La pericolosità della norma è che si favorisca la spasmodica ricerca di rovine di capanne, capannucce e capannine sparse nei boschi e sulle colline rivendicandone la ri-costruzione con funzioni totalmente in contrasto con la realtà dei luoghi e con le attuali destinazioni d’uso ivi consentite.
Il Presidente (arch. Roberto Mannocci)
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