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Venerdì 23 Dicembre 2011 14:16

BENI CULTURALI - TENTENNAMENTI E PROCURA

Stante il perdurante stato di "indefinizione" del Progetto PIUSS su Piazzale Verdi, stante l'inossidabile volontà dell'A.C. lucchese di riconformare l'intera piazza costruendovi l'arena per gli spettacoli estivi e  'relegando' in qualche angolo  la funzione del Ricordo dei caduti nella Prima Guerra Mondiale, stante il continuo rimpallo di competenze e pareri tra i vari Organi di quel Ministero che ha lo scopo di tutelare e conservare il  nostro patrimonio culturale, il C.D. della Sezione lucchese di I.N. ha deciso di presentare un esposto su tutta la questione alla locale Procura della Repubblica  a garanzia che  le Leggi  vigenti che tutelano il ns. patrimonio storico siano integralmente applicate e rispettate da TUTTI. Eccolo! E' stato presentato (con una gran massa di documentazione allegata) in data 23.12.2011.

Il Consiglio Direttivo della Sezione lucchese di Italia Nostra espone alla S.V. i fatti che seguono.

1. Il Piano Integrato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS) elaborato dal Comune di Lucca a partire dal 2008 annovera, tra vari altri progetti che beneficiano in parte di finanziamento europeo, la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere eventi musicali e, in particolare, il festival che da anni si svolge in Piazza Napoleone durante tutto il mese di luglio.

2. La nuova localizzazione di questa imponente ed affollata manifestazione è stata individuata dalla Amministrazione comunale nella sufficientemente vasta area di Piazzale Verdi, ritenuta bisognevole di adeguata riqualificazione.

3. In Piazzale Verdi insiste, peraltro, il Parco della Rimembranza, monumento pubblico ai sensi dell'ancora vigente legge n.559/1926, bene culturale ex art.10 c.1 del Codice dei Beni Culturali (L. 42/2004 e succ. int.) e, quale vestigia della prima guerra mondiale, tutelato dalla L. n.78/2001.

4. Il Parco è stato costruito negli anni 1923/1928 in memoria/onore dei caduti nella Prima Guerra Mondiale e articolato in assi viari che confluiscono nella nuova Porta S.Anna collegandola al vecchio decumano (via S. Paolino) e al nuovo decumano (via della Rotonda, poi via Vittorio Emanuele II); è strutturato in ampie aiuole alberate da lecci (ormai secolari), ivi espressamente posti a memoria dei singoli caduti i cui nomi erano infissi alla base dei fusti su apposite targhette; è arricchito da sculture lapidee erette nell’aiuola centrale alla confluenza di vialetti pedonali. Il Parco qualifica dal punto di vista urbanistico questa parte occidentale della città, resa centrale nell'economia urbana dall'apertura (nel 1910) della Porta suddetta e costituisce, nel suo intero ed indivisibile complesso appena descritto, un Bene Culturale.

5. In difetto di verifica negativa dell'interesse culturale da effettuarsi secondo la procedura di cui all'art.12 del detto Codice, i beni culturali "non possono essere distrutti,deteriorati,danneggiati né adibiti ad usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

6. Così dispone l'art.20 c.1 del Codice e tale esplicito comando, che apre la sezione prima del capo terzo dedicata alle misure di protezione, impone la lettura del successivo articolo 21 comma 1 lett.a) nel senso che la subordinazione -ivi prevista- all'autorizzazione ministeriale degli interventi di rimozione o demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali, si riferisce unicamente alle ipotesi in cui tali interventi siano funzionali alla conservazione del bene, ovvero imposti dalla necessità, non altrimenti fronteggiabile, di tutelare gli interessi primari della collettività.

7. Sulla base di questo chiarissimo quadro normativo, Italia Nostra ha ripetutamente espresso la propria contrarietà al progetto (cfr. ALL. n. 1) giacché, da un lato, l'interesse della collettività a disporre di un luogo idoneo ad accogliere eventi musicali di massa non è di rango prevalente rispetto a quello costituzionalmente protetto (art.9 della Costituzione) della "tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione"; dall'altro, il Parco della Rimembranza non abbisogna di essere rimosso né tanto meno demolito in tutto o in parte, come prevede il progetto (cfr. ALL. n. 2), per essere conservato, ma solo di essere recuperato e restaurato dopo decenni di incuria e mantenuto con una ordinaria azione di buon governo della Amministrazione comunale.

8. Le aspettative di vedere riconosciuto il fondamento di tali rilievi critici - se non per volontaria desistenza della Amministrazione comunale, tenacemente arroccata a difesa del dispendioso e devastante progetto, almeno dalle Istituzioni preposte alla salvaguardia del patrimonio culturale, storico e artistico - sono, fino ad ora, deluse.

Seppure, infatti, è stato revocato dall’attuale Soprintendente Agostino Bureca con Decreto N° 38 del 05 ottobre 2010 (cfr. ALL. n. 3) l'immotivato nulla osta (cfr. ALL. n. 4) con il quale in data 09 febbraio 2010 il Soprintendente dell'epoca (sebbene incompetente a norma del citato art.21 del Codice) aveva autorizzato il progetto, la puntuale motivazione giuridica di quella revoca - che la culturalità del bene espressamente riconosceva - non ha poi condotto, come sarebe stato coerente, ad un successivo definitivo provvedimento di diniego di ogni soluzione compromissoria.

Il progetto della Amministrazione comunale venne invece sottoposto, tramite la Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, al competente Comitato Tecnico Scientifico del Ministero (che a norma dell'art.14 comma 1 e comma 2 lett."b" d.p.r. 26.11.2007 n.233 esprime "pareri a richiesta del segretario generale...dei direttori regionali..ed avanza proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali...") che creativamente prospettò, con buona pace della sua funzione di qualificato consigliere per la conservazione dei beni culturali, la realizzazione di una sorta di palinsesto diacronico (cfr. ALL. n. 5) capace di far convivere, attraverso un intervento distruttivo (!), un luogo deputato alla memoria con una arena di spettacoli ricreativi .

A seguito di ( e in linea con) quel parere, il Comune ha modificato il progetto e la Soprintendenza, accompagnandolo con una missiva dalla quale emerge la lucida consapevolezza della contrarietà del progetto stesso alla inderogabile normativa vigente (cfr. ALL. n. 6), lo ha nuovamente sottoposto all'esame del Comitato che lo ha riconosciuto coerente con le proprie precedenti indicazioni (cfr. ALL. n. 7).

 

Questo è il preoccupante stato della vicenda.

Preoccupante per la prospettiva che apre sull'esito finale, giacché il volontario interpello dell'organo (meramente) consultivo ministeriale pur nella chiara cognizione dell'unica risposta che la legge impone e, ancor più, il credito accordato ad un responso non vincolante ed incoerente con gli scopi del'Organo che lo ha emesso, sembrano preludere ad un esito contrario alle aspettative fondate sul diritto e frutto di un compromesso - inammissibile ma ‘benedetto’ dall'alto Comitato Tecnico Scientifico - tra l'inderogabile normativa di riferimento e le ‘esigenze’ della Amministrazione Comunale.

Evidenziamo come fino dall'agosto 2010, sulla base della autorizzazione del febbraio 2010 il Comune di Lucca ha pubblicato ed ha proceduto (anche successivamente alla revoca dell’ottobre 2010) con la gara di appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera e attende solo, per avviare i lavori (cfr. ALL. n. 8), che siano definiti i termini del compromesso, senza evidentemente tenere in alcun conto che la legittimazione formale di un provvedimento autorizzativo non fondato su esigenze di conservazione del bene o di salvaguardia di primari interessi collettivi non suscettibili di essere altrimenti tutelati, non fa venir meno l'illiceità penale (artt.169 e 170 del Codice dei BB. CC., art.733 c.p. 635 2° comma c.p.) dell'intervento di demolizione e rimozione (cfr., per utile riferimento giurisprudenziale, ALL. n. 9).

Di quanto sopra l’Associazione esponente informa la S.V. per le valutazioni e le eventuali determinazioni di competenza.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento che sia ritenuto necessario, inviamo rispettosi saluti.

 

Il Presidente (arch. Roberto Mannocci)

 

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